L’Ecobonus è un’agevolazione fiscale che consente di detrarre dall’Irpef o dall’Ires una parte degli oneri sostenuti per eseguire interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti.
È rivolto ai contribuenti residenti e non residenti nel territorio dello Stato, anche se titolari di reddito d’impresa, che possiedono, a qualsiasi titolo, l’immobile oggetto di intervento. I titolari di reddito d’impresa possono fruire della detrazione solo con riferimento ai fabbricati strumentali utilizzati nell’esercizio della loro attività imprenditoriale.
Quali benefici
I contribuenti possono usufruire delle detrazioni, da ripartire in 10 rate annuali di pari importo, per:
- Singole unità immobiliari
- Detrazione del 65% delle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2018 per interventi sulle singole unità immobiliari, fino ai limiti massimi di spesa diversi per tipologia di intervento.
- Condomini
- Detrazione del 65%, per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2021, per interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali o su tutte le unità immobiliari di cui si compone il condominio.
- Detrazione del 70% per interventi sull’involucro dell’edificio e del 75% per interventi che migliorano la prestazione energetica invernale ed estiva. Le spese, in questo caso, devono essere sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021. Le detrazioni sono calcolate su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 40.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio.
Cessione del credito
I beneficiari dell’Ecobonus possono optare per la cessione del credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, quali persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti, ma non alle banche o agli intermediari finanziari.
I contribuenti cosiddetti “incapienti” (per i quali l’imposta lorda è assorbita dalle detrazioni per redditi previste dal TUIR) possono cedere le detrazioni anche alle banche e agli intermediari finanziari.
Tra le novità 2018
- Riduzione della detrazione dal 65% al 50% per alcune spese, sostenute dal 1° gennaio 2018, relative a:
- acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi e di schermature solari;
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto;
- acquisto e posa di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, fino ad un valore massimo della detrazione di 30.000 euro.
- Detrazione pari al 65% per le spese sostenute dal 1° gennaio 2018 relative a:
- installazione di caldaie a condensazione almeno di classe A con contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti;
- acquisto e posa in opera di micro-generatori in sostituzione di impianti esistenti fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro.
- Estensione di tutte le detrazioni per gli interventi di riqualificazione energetica agli istituti autonomi case popolari, comunque denominati, nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di in house providing e che siano costituiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013, nonché dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa.
- Possibilità di cessione del credito, in misura pari alla detrazione fiscale spettante, per tutte le tipologie di spese relative a interventi di riqualificazione energetica.
Come si ottiene
Per beneficiare dell’agevolazione fiscale occorre acquisire l’asseverazione, l’attestato di certificazione/qualificazione energetica e la scheda informativa rilasciati da tecnici abilitati.
È’ necessario poi trasmettere all’ENEA copia dell’attestato di certificazione o di qualificazione energetica e la scheda informativa.
Per fruire delle detrazioni è necessario che i pagamenti siano effettuati con bonifico bancario o postale soggetto a ritenuta.
I contribuenti titolari di reddito di impresa sono invece esonerati dall’obbligo di pagamento mediante bonifico bancario o postale, la prova delle spese può essere costituita da altra idonea documentazione.
Per saperne di più
Ultimo aggiornamento: 16 aprile 2018